Ricorso dello Stato - Eccezioni di inammissibilità per indeterminatezza (o erronea indicazione) dei termini normativi della questione nonché per la carenza dei minimi requisiti argomentativi del ricorso stesso - Reiezione, stante l'adeguata indicazione delle norme impugnate e del parametro costituzionale di riferimento.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione per ritenuta indeterminatezza dei termini normativi della questione e asserita carenza dei minimi requisiti argomentativi del ricorso medesimo: in particolare, l'errore nell'indicazione della data della legge impugnata è un mero lapsus calami privo di efficacia decettiva, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri adeguatamente indicato sia le norme impugnate sia il parametro costituzionale, argomentando sul dedotto rapporto di incompatibilità tra tali disposizioni.
- Sulla necessità di un'esatta identificazione nel ricorso dei termini normativi della questione e di una pur sintetica argomentazione v., citate, sentenze n. 64/2007, 139/2006 e 450/2005.