Ricorso dello Stato - Consegna tempestiva all'ufficiale giudiziario per la notificazione e tardivo recapito al Presidente della Regione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione, dovendosi distinguere il momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del notificante da quello in cui si perfeziona nei confronti del destinatario.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione per asserita tardività della sua proposizione, derivante, secondo la resistente, dal fatto che tale ricorso - anche se tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione - era stato recapitato al Presidente della Regione oltre il termine previsto dall'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).
- Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citata, sentenza n. 383/2005