Sentenza 300/2007 (ECLI:IT:COST:2007:300)
Massima numero 31601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Professioni - Norme della Regione Liguria - Discipline bionaturali per il benessere - Attività pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico - Istituzione di un elenco regionale - Determinazione dei soggetti abilitati alla iscrizione e condizioni per procedervi - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni. - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura.
Professioni - Norme della Regione Liguria - Discipline bionaturali per il benessere - Attività pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico - Istituzione di un elenco regionale - Determinazione dei soggetti abilitati alla iscrizione e condizioni per procedervi - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni. - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che svolgono attività pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che svolgono attività pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale.
- Sulla potestà legislativa regionale in materia di professioni v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 153 e 424/2006, n. 57/2007, n. 355/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 2
co. 1
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 2
co. 2
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 3
co.
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 4
co.
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 5
co.
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 6
co.
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 7
co.
legge della Regione Liguria
14/03/2006
n. 6
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte