Professioni - Norme della Regione Veneto - Interventi per la formazione degli operatori di discipline bionaturali - Definizione della figura dell'operatore come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona» - Istituzione di un registro professionale - Condizioni per l'iscrizione - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che operano per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale.
- Sulla potestà legislativa regionale in materia di professioni v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 153 e 424/2006, n. 57/2007, n. 355/2005.