Sentenza 300/2007 (ECLI:IT:COST:2007:300)
Massima numero 31602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31599  31600  31601


Titolo
Professioni - Norme della Regione Veneto - Interventi per la formazione degli operatori di discipline bionaturali - Definizione della figura dell'operatore come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona» - Istituzione di un registro professionale - Condizioni per l'iscrizione - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che operano per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale.

- Sulla potestà legislativa regionale in materia di professioni v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 153 e 424/2006, n. 57/2007, n. 355/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 1  co. 3

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 1  co. 4

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 3  co. 1

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 4  co. 

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 5  co. 

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 6  co. 

legge della Regione Veneto  06/10/2006  n. 19  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte