Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Venezia - Omessa indicazione del contenuto di alcune delle dichiarazioni contestate - Inammissibilità del conflitto 'in parte qua'.
Deve essere dichiarato parzialmente inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto con ricorso dalla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni, oggetto del procedimento penale pendente nei confronti di un parlamentare, davanti alla predetta Corte d'appello ricorrente, pronunciate in data 24 luglio 1997 e dichiarate insindacabili con la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 19). Premesso che il ricorso per conflitto di attribuzioni perchè possa essere scrutinato nel merito, deve indicare i fatti che ne sono all'origine e, segnatamente, il reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al deputato, oggetto della delibera di insindacabilità, nella specie appare evidente che, in relazione alla vicenda del sindaco di Buia, non soltanto manca la trascrizione della trasmissione televisiva (del 24 luglio 1997) nel corso della quale sono state rese le dichiarazioni incriminate ed oggetto della delibera di insindacabilità, ma del contenuto di tali dichiarazioni neppure sommariamente viene dato conto nel ricorso.