Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Venezia - Collocazione delle dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale in un generale «contesto politico» nel quale si pongono anche atti parlamentari tipici posti in essere dal deputato - Insufficienza ai fini dell'individuazione di un nesso funzionale - Irrilevanza, ai medesimi fini, di atti tipici posti in essere da altro parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità 'in parte qua'.
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le restanti dichiarazioni rese da un deputato nelle date 10, 14 e 18 gennaio 1997, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, pertanto, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 19), nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni rese nelle predette date. Difetta, invero, il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto del procedimento penale e gli atti tipici della funzione posti in essere dal parlamentare, mentre il mero "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione.
- V., citate, sentenze n. 265/1997, n. 364/2001, ordinanza n. 358/2003, sentenze n. 347/2004, n. 146/2005, nn. 249, 260 e 317/2006, nn. 52, 53, 97, 151 e 152/2007.