Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità della questione promossa dal Governo contro la norma della reg. Veneto che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria). (Classif. 113003).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. (Precedenti: S. 259/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 95/2021 - mass. 43880).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50 % a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Il ricorrente si limita ad affermare il vulnus, senza ulteriormente circostanziare i termini e le ragioni della dedotta illegittimità costituzionale).