Straniero – In genere – Espulsione alternativa alla detenzione – Condizioni – Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti – Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell’interessato, «possa disporre» detta misura – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.