Sentenza 73/2025 (ECLI:IT:COST:2025:73)
Massima numero 46798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/04/2025;  Decisione del  07/04/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46799


Titolo
Straniero – In genere – Espulsione alternativa alla detenzione – Condizioni – Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti – Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell’interessato, «possa disporre» detta misura – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 16  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte