Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Necessità della concessione o autorizzazione edilizia comunale per l'installazione dell'impianto - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale e di derivazione comunitaria, violazione dell'unicità del procedimento autorizzativo, duplicazione di pareri obbligatori (dell'ASL in aggiunta a quello vincolante dell'ARPA) con oneri finanziari a carico del gestore, mancata previsione della possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi - Sopravvenuta modifica sostanziale della normativa censurata ad opera di disposizione regionale sostitutiva immediatamente applicabile - Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della non manifesta infondatezza e della rilevanza, anche sotto il profilo temporale.
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, comportante un aggravamento del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile, la sopravvenienza di una modifica sostanziale della normativa impugnata, a seguito della sua sostituzione ad opera dell'art. 53 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, impone la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione stessa, anche sotto il profilo temporale.
- Sulla restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens v., da ultimo, citate sentenze n. 288/2006 e 143/2007.