Sentenza 303/2007 (ECLI:IT:COST:2007:303)
Massima numero 31610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31607  31608  31609  31611  31612  31613  31615  31616


Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Prevista adozione dei piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Questioni incidentali di legittimità costituzionale - Mero riferimento, in una delle ordinanze di rimessione, alla mancata indicazione di «principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento» - Locuzione inidonea a dar vita ad un'autonoma censura di illegittimità costituzionale.

Testo

Non costituisce autonoma censura di illegittimità costituzionale il laconico e incidentale riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla mancata indicazione, da parte degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, dei principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento.



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  06/12/2004  n. 28  art. 3  co. 1

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  06/12/2004  n. 28  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23