Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Infrastrutture per la telefonia mobile - Localizzazione degli impianti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Compresenza di potestà primaria regionale in materia urbanistica e di competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (quest'ultima estesa alla Regione friulana, in difetto di più ampie attribuzioni statutarie) - Conseguente assoggettamento della legislazione regionale alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza (e finalizzata al celere sviluppo, efficienza e funzionalità della rete di comunicazione) - Rigetto di eccezione basata su assunto contrario.
La localizzazione degli impianti di comunicazione importa, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, il coinvolgimento di potestà legislativa regionale primaria per la materia urbanistica, e, in difetto di più ampie attribuzioni statutarie, di potestà legislativa concorrente, per la materia ordinamento della comunicazione. Pertanto, poiché la legislazione regionale in materia risulta assoggettata alla normativa trasversale adottata dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza, va respinta l'eccezione proposta dalla Regione sul punto.
- Sull'assoggettamento delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale ai limiti del nuovo titolo V della Costituzione, una volta che tali attribuzioni siano ricondotte all'art. 117, c. 3, Cost., v., citate, sentenze nn. 134/2006 e 383/2005.
- Sul riparto di competenze legislative Stato-Regioni in tema di disciplina dell'uso del territorio per la realizzazione di reti di comunicazione v., citate, sentenze nn. 106/2006, 336/2005, 307/2003 e 324/2003.