Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Prevista adozione di piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Sostanziale introduzione di una pianificazione di tipo nettamente urbanistico esecutivo, inclusiva della fase di localizzazione dei singoli impianti - Denunciata violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento della comunicazione, inosservanza degli obblighi internazionali dello Stato, contrasto con il principio fondamentale, stabilito dalla normativa statale e comunitaria, di copertura di tutto il territorio nazionale da parte della rete di telefonia mobile e della regola della generale ammissibilità della realizzazione degli impianti - Esclusione - Riconducibilità della normativa censurata alla competenza regionale primaria in materia urbanistica ed alla competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione - Insussistenza di diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, della concorrenza e della libertà di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e), e comma terzo, della Costituzione e all'art. 1 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a) e 4, legge di detta Regione 6 dicembre 2004, n. 28. Limitandosi a prevedere che l'autorizzazione all'installazione sia preceduta dalle linee guida regionali e dall'adozione del piano regionale di settore, le norme regionali impugnate non arrecano pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica espresse, anche in virtù dei vincoli comunitari, dalla legislazione statale, e non comportano, quindi, alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'art. 41 della Costituzione. In particolare, la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, a patto che esso sia caratterizzato da un ampio grado di flessibilità.