Sentenza 303/2007 (ECLI:IT:COST:2007:303)
Massima numero 31613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31607  31608  31609  31610  31611  31612  31615  31616


Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Eccezioni di inammissibilità delle censure riguardanti la violazione degli obblighi internazionali dello Stato e l'assoggettamento della legislazione friulana a titoli di competenza statale costituzionalmente previsti per le Regioni ordinarie - Reiezione.

Testo

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità per l'asserita genericità del richiamo agli obblighi internazionali violati e per l'asserita immotivata invocazione dell'art. 117, comma 2, Cost. ad una Regione speciale.



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  06/12/2004  n. 28  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte