Sentenza 303/2007 (ECLI:IT:COST:2007:303)
Massima numero 31615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità delle censure riferite ad alcuni parametri per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità delle censure riferite ad alcuni parametri per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Testo
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per preteso difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
06/12/2004
n. 28
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte