Sentenza 303/2007 (ECLI:IT:COST:2007:303)
Massima numero 31615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31607  31608  31609  31610  31611  31612  31613  31616


Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità delle censure riferite ad alcuni parametri per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Testo

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per preteso difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  06/12/2004  n. 28  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte