Sentenza 303/2007 (ECLI:IT:COST:2007:303)
Massima numero 31616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Denunciata carenza di giustificazione logica, contrasto con principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria, lesione dell'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni, violazione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Esclusione - Inidoneità del divieto censurato a costituire ostacolo effettivo alla funzionalità della rete - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Denunciata carenza di giustificazione logica, contrasto con principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria, lesione dell'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni, violazione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Esclusione - Inidoneità del divieto censurato a costituire ostacolo effettivo alla funzionalità della rete - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, sollevata per asserita carenza di giustificazione logica e presunto contrasto con gli artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo della Costituzione e con l'art. 4, primo comma, statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità di una specifica tutela, infatti, escludono che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
06/12/2004
n. 28
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte