Sentenza 304/2007 (ECLI:IT:COST:2007:304)
Massima numero 31617
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Eccezione di inammissibilità per ritenuta genericità e astrattezza dell'indicazione delle ragioni del conflitto - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Eccezione di inammissibilità per ritenuta genericità e astrattezza dell'indicazione delle ragioni del conflitto - Reiezione.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal G.U.P. del Tribunale di Roma contro deliberazione di insindacabilità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 giugno 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Senato, con cui si invocava la presunta genericità e astrattezza dell'indicazione delle ragioni del conflitto. Il ricorso, infatti, contiene sia le dichiarazioni rese dal parlamentare oggetto del procedimento penale dinanzi al G.U.P., sia le ragioni che hanno indotto il ricorrente a ritenere non invocabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal G.U.P. del Tribunale di Roma contro deliberazione di insindacabilità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 giugno 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Senato, con cui si invocava la presunta genericità e astrattezza dell'indicazione delle ragioni del conflitto. Il ricorso, infatti, contiene sia le dichiarazioni rese dal parlamentare oggetto del procedimento penale dinanzi al G.U.P., sia le ragioni che hanno indotto il ricorrente a ritenere non invocabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
18/05/2005
n.
art.
co.
30/06/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26