Sentenza 304/2007 (ECLI:IT:COST:2007:304)
Massima numero 31618
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31617  31619


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale promosso nei confronti di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Modalità di accertamento della sussistenza del nesso funzionale nel caso in cui il parlamentare sia anche ministro - Irrilevanza di tale circostanza rispetto alle modalità di accertamento del nesso funzionale - Irrilevanza, ai medesimi fini, di atti tipici posti in essere da altro parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale dinnanzi al G.U.P. del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e va annullata la deliberazione di insindacabilità della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari adottata dall'assemblea il 18 giugno 2005, nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004. Mancano, infatti, sia il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in Parlamento e le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia il requisito della sostanziale contestualità. D'altro canto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale non rilevano né l'esistenza di atti parlamentari tipici posti in essere da altri parlamentari, né la circostanza che il parlamentare autore delle dichiarazioni sia anche ministro. A proposito di tale ultima circostanza, non è possibile ritenere comprese nella sfera di operatività dell'art. 68 Cost. condotte poste in essere nell'esercizio delle attribuzioni di ministro, a causa dell'oggettiva diversità tra queste e le funzioni parlamentari.

- Sull'irrilevanza della sussistenza di atti parlamentari tipici posti in essere da altri parlamentari vedi, citate, sentenze n. 249 e 452/2006 e n. 151/2007.

- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 65, 96, 97, 151, 152/2007.



Atti oggetto del giudizio

 18/05/2005  n.   art.   co. 

 30/06/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26