Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Nozione, anche alla luce del diritto europeo - Concorrenza "nel" e "per" il mercato - Conseguente applicazione della nozione comunitaria anche alla fase dell'esecuzione contrattuale, pur successiva alla procedura di gara (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della reg. Veneto che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria). (Classif. 216038).
La nozione di «concorrenza» di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). (Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, che prevede un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La disposizione regionale impugnata vìola l'evocato parametro costituzionale in quanto non si conforma alla regola stabilita, anche in nome della tutela della concorrenza, dalla legge statale con l'art. 30, comma 5-bis, cod. contratti pubblici. Secondo una nozione di concorrenza nel contesto del diritto dell'Unione europea, la fase dell'esecuzione contrattuale, pur successiva alla procedura di gara, non è estranea alla materia della concorrenza e la ritenuta di garanzia assicura che le imprese si mantengano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e previdenziale, così da non menomare l'originaria par condicio tra i soggetti in gara. Il corretto adempimento degli obblighi contributivi costituisce infatti misura di garanzia della tutela della concorrenza "nel mercato" e la finalità perseguita dal documento unico di regolarità contributiva - DURC -, che è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, ha evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza). (Precedente: S. 141/2020 - mass. 43513).