Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del procedimento di opposizione all'esecuzione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto: a) nell'art. 648 cod. proc. civ. prevale, sulla natura latamente cautelare, la funzione di comparazione dell'intensità probatoria degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto; b) la previsione, con riguardo al tertium comparationis, indicato nell'art. 624 cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) della reclamabilità, col mezzo previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale provvedimento è sempre stato ritenuto impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e risponde, piuttosto, all'esigenza di prevedere un rimedio più agile e garantista di quest'ultimo; c) la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi.
- Sulla comparazione tra l'art. 648 e l'art. 186-ter, cod. proc. civ., v., citata, la sentenza n. 65/1996 e l'ordinanza n. 428/2002.
- Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ. e, più in generale, sul tipo di valutazione che effettua il giudice dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. richiesto della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, v., citata, la sentenza n. 137/1984.