Università e istituzioni di alta cultura - Istruzione universitaria - Accesso programmato ai corsi - Superamento di prova selettiva per l'iscrizione al secondo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Previsione anche per i titolari di laurea specialistica in Odontoiatria - Asserite disparità di trattamento, irragionevolezza, indebita limitazione del diritto allo studio e all'esercizio della professione - Questioni prospettate in termini contraddittori - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 34 e 35 Cost., nella parte in cui prevedono che i criteri da essi dettati per l'accesso programmato ai corsi universitari sono applicabili anche a coloro che sono già in possesso di laurea specialistica. Infatti, il rimettente, pur basando le motivazioni in punto di non manifesta infondatezza sull'asserita illegittimità dell'intero sistema dell'accesso programmato ai corsi universitari, si è limitato a censurare solo alcune delle norme specifiche riguardanti tale accesso, con la conseguenza che le questioni sono prospettate in termini contraddittori, non consentendo una chiara ed univoca identificazione delle stesse.