Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra imputati, lesione del diritto di difesa e del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Assenza di descrizione della fattispecie concreta nonché difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione, dal momento che l'ordinanza di rimessione manca di qualsiasi descrizione della fattispecie e difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel procedimento a quo.
- Sulla manifesta inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 148 e n. 45/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citata, ordinanza n. 136/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione in relazione alle ragioni del contrasto fra la norma censurata e i parametri evocati, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 122/2007.