Sentenza 44/2023 (ECLI:IT:COST:2023:44)
Massima numero 45361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
08/02/2023; Decisione del
08/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Veneto - Estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale - Ampliamento delle quantità di materiale che può essere prelevato in assenza di piani estrattivi - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Veneto - Estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale - Ampliamento delle quantità di materiale che può essere prelevato in assenza di piani estrattivi - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, modificando l'art. 2, comma 2, della legge reg. Veneto n. 41 del 1988, amplia le quantità di materiali litoidi che, in assenza di piani estrattivi, può essere prelevato negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale. La disposizione regionale impugnata amplia considerevolmente le quantità di materiale litoide che può essere estratto in assenza di appositi piani redatti ai sensi dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 41 del 1988. Infatti, rispetto al più rigoroso limite precedentemente previsto dallo stesso legislatore veneto a tutela del buon regime delle acque, l'assolutezza del limite è oggi rapportata a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi), senza che la disposizione, inoltre, circoscriva l'attività in questione ai medesimi materiali da estrarre e a un medesimo contesto geografico.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021 che, modificando l'art. 2, comma 2, della legge reg. Veneto n. 41 del 1988, amplia le quantità di materiali litoidi che, in assenza di piani estrattivi, può essere prelevato negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale. La disposizione regionale impugnata amplia considerevolmente le quantità di materiale litoide che può essere estratto in assenza di appositi piani redatti ai sensi dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 41 del 1988. Infatti, rispetto al più rigoroso limite precedentemente previsto dallo stesso legislatore veneto a tutela del buon regime delle acque, l'assolutezza del limite è oggi rapportata a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi), senza che la disposizione, inoltre, circoscriva l'attività in questione ai medesimi materiali da estrarre e a un medesimo contesto geografico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
21/09/2021
n. 27
art. 19
co.
legge della Regione Veneto
09/08/1988
n. 41
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte