Ordinanza 310/2007 (ECLI:IT:COST:2007:310)
Massima numero 31629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare nel processo tributario, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata anteriormente all'ordinanza di rimessione - Omessa valutazione - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare nel processo tributario, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata anteriormente all'ordinanza di rimessione - Omessa valutazione - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perchè il giudice rimettente non ha tenuto conto di una modificazione della norma censurata intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione e non ha svolto alcuna motivazione in ordine alla eventuale incidenza del ius superveniens sulla fattispecie al suo esame, risolvendosi tale omissione in carenza di motivazione sulla rilevanza.
- V. ordinanze numeri 268 e 74/2006, n. 152/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/02/2002
n. 12
art. 3
co. 3
legge
23/04/2002
n. 73
art.
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co. 1
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 7
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte