Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza, con disparità di trattamento, a parità di infrazione, in danno dei cittadini neopatentati - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuove codice della strada), censurato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i neopatentati dal 1° ottobre 2003, il raddoppio del punteggio da decurtare ove la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Infatti, essa è prospettata in maniera meramente ipotetica ed astratta dal giudice a quo il quale non scioglie il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto della sua cognizione, della disposizione denunciata.
- Per la manifesta inammissibilità delle questioni ipotetiche ed astratte, v., citata, ordinanza n. 56/2007.