Ordinanza 311/2007 (ECLI:IT:COST:2007:311)
Massima numero 31630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza, con disparità di trattamento, a parità di infrazione, in danno dei cittadini neopatentati - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuove codice della strada), censurato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per i neopatentati dal 1° ottobre 2003, il raddoppio del punteggio da decurtare ove la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Infatti, essa è prospettata in maniera meramente ipotetica ed astratta dal giudice a quo il quale non scioglie il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto della sua cognizione, della disposizione denunciata.

- Per la manifesta inammissibilità delle questioni ipotetiche ed astratte, v., citata, ordinanza n. 56/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 

decreto legislativo  15/01/2002  n. 9  art. 7  co. 

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art.   co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte