Ordinanza 312/2007 (ECLI:IT:COST:2007:312)
Massima numero 31631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Avvocato e procuratore - Esami per l'abilitazione professionale - Candidati ammessi alle prove orali a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari da cui derivi l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare le prove scritte - Previsto conseguimento ad ogni effetto dell'abilitazione nel caso di superamento delle prove orali - Denunciata indebita equiparazione degli effetti dei provvedimenti emessi in giudizi cautelari a quelli delle sentenze emanate in giudizi di merito, violazione dei principi del giusto processo, del diritto al contraddittorio, del principio del giudice naturale, delle garanzie della tutela giurisdizionale e del doppio grado di giurisdizione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della norma censurata per effetto di intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione da parte del Consiglio di Stato dell'ordinanza del TAR Calabria 16 luglio 2003 - adito in prima battuta e la cui competenza era venuta meno, a favore del Tar di Catania, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, accettato dalla controparte - nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha determinato il venir meno dei presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l'applicazione della disposizione censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 4  co. 2

legge di conversione  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte