Ordinanza 313/2007 (ECLI:IT:COST:2007:313)
Massima numero 31632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Legge finanziaria della Regione Piemonte per l'anno 2006 - Agevolazioni e mutazione dei presupposti di imposta in relazione a tributi statali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.

Testo

La rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, l'estinzione del processo, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14.

- Negli stessi termini, v., citate ordinanze nn. 11, 99, 163 e 418/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  21/04/2006  n. 14  art. 2  co. 

legge della Regione Piemonte  21/04/2006  n. 14  art. 3  co. 1

legge della Regione Piemonte  21/04/2006  n. 14  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25