Sentenza 314/2007 (ECLI:IT:COST:2007:314)
Massima numero 31634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/07/2007; Decisione del
10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Regione Campania - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se medio tempore scaduti - Questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato - Eccepita insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo - Reiezione, in presenza di motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione.
Espropriazione per pubblica utilità - Regione Campania - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se medio tempore scaduti - Questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato - Eccepita insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo - Reiezione, in presenza di motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 97 Cost., dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 e dell'art. 77, comma 2, della legge della medesima Regione 11 agosto 2001, n. 10, è infondata l'eccezione di inammissibilità per insussistenza della giurisdizione amministrativa, in quanto il giudice rimettente ha motivato non implausibilmente la sussistenza della propria giurisdizione dal momento che i giudizi principali riguardavano l'impugnazione di provvedimenti della pubblica amministrazione e, precisamente, per tutti, il decreto di occupazione n. 212 del 13 marzo 2002, del Presidente della Giunta regionale della Campania, adottato in surroga all'inadempiente Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, e, per il ricorso di cui all'ordinanza n. 256 del 2005, anche il decreto di occupazione d'urgenza del Sindaco di Carinaro del 15 maggio 2001, essendo invece irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eventuale illegittimità degli stessi.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 97 Cost., dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 e dell'art. 77, comma 2, della legge della medesima Regione 11 agosto 2001, n. 10, è infondata l'eccezione di inammissibilità per insussistenza della giurisdizione amministrativa, in quanto il giudice rimettente ha motivato non implausibilmente la sussistenza della propria giurisdizione dal momento che i giudizi principali riguardavano l'impugnazione di provvedimenti della pubblica amministrazione e, precisamente, per tutti, il decreto di occupazione n. 212 del 13 marzo 2002, del Presidente della Giunta regionale della Campania, adottato in surroga all'inadempiente Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, e, per il ricorso di cui all'ordinanza n. 256 del 2005, anche il decreto di occupazione d'urgenza del Sindaco di Carinaro del 15 maggio 2001, essendo invece irrilevante, ai fini della giurisdizione, l'eventuale illegittimità degli stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
13/08/1998
n. 16
art. 10
co. 9
legge della Regione Campania
11/08/2001
n. 10
art. 77
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte