Sentenza 315/2007 (ECLI:IT:COST:2007:315)
Massima numero 31637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31638  31639  31640


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Mancata previsione in caso di decesso del coniuge-genitore prima della richiesta nonché impossibilità per il giudice minorile di superare il diniego del genitore esercente la potestà sul minore - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa notificazione del ricorso al minore interessato - Reiezione.

Testo

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 1, lettera b), e 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per violazione, rispettivamente, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, e degli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità, opposta in dipendenza della mancata notificazione del ricorso al minore al quale si riferisce il procedimento di adozione: e invero le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio di appello promosso dalla parte che eccepisce l'inammissibilità, con ricorso presentato in proprio e in qualità di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore stesso.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 44  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte