Sentenza 44/2023 (ECLI:IT:COST:2023:44)
Massima numero 45362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45358  45359  45360  45361  45363


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Veneto - Interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale - Necessario preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della potestà regolamentare spettante allo Stato - Impugnativa assertiva e apodittica - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170003).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e sesto, Cost. dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. Le censure non sono sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto, prospettate in maniera del tutto generica e apodittica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/09/2021  n. 27  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte