Sentenza 44/2023 (ECLI:IT:COST:2023:44)
Massima numero 45362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
08/02/2023; Decisione del
08/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Veneto - Interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale - Necessario preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della potestà regolamentare spettante allo Stato - Impugnativa assertiva e apodittica - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170003).
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Veneto - Interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale - Necessario preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della potestà regolamentare spettante allo Stato - Impugnativa assertiva e apodittica - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170003).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e sesto, Cost. dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. Le censure non sono sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto, prospettate in maniera del tutto generica e apodittica.
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere assertivo e apodittico dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e sesto, Cost. dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. Le censure non sono sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto, prospettate in maniera del tutto generica e apodittica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
21/09/2021
n. 27
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte