Sentenza 315/2007 (ECLI:IT:COST:2007:315)
Massima numero 31639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31637  31638  31640


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Possibilità nel caso in cui il coniuge-genitore sia deceduto e l'adottante risulti vedovo al momento della richiesta - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto - per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell'art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore - giustificare l'adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell'adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, "adozione non legittimante". Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l'esistenza attuale, al momento dell'inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell'assenso di cui all'art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all'adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta - come nella specie - prima della proposizione della domanda e della prestazione dell'assenso, fa venire meno una delle condizioni dell'azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né la norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all'art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno status, del principio secondo cui il tempo necessario per l'attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l'interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell'azione ed individuato in quello dell'affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell'assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa, perché l'accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell'azione, in contrasto con i princípi propri dell'adozione.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 44  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte