Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di attivo - Spese e onorari liquidati al curatore «ovvero» spese dallo stesso anticipate per ogni pubblicità, comprese quelle relative agli avvisi ai creditori - Mancata inclusione fra le spese anticipate dall'Erario - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro prestato - Questione formulata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall'erario, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente per gli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari liquidati al curatore, «ovvero» dell'art. 146, comma 3, lettera d), dello stesso d.P.R., nella parte in cui non include, tra dette spese, quelle anticipate dal curatore per ogni pubblicità, ivi incluse quelle relative a tutti gli avvisi inviati ai creditori, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché, risultando la questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due auspicate soluzioni e, dunque, in forma ancipite, l'imprecisa indicazione del petitum da parte del rimettente si risolve nell'impossibilità di individuare il thema decidendum.
- V., ex plurimis, ordinanze n. 62/2007, n. 363/2005.