Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Procedimento in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi - Omessa previsione della possibilità di nominare un curatore speciale quale legittimato passivo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in presenza di una sentenza, emessa fra le stesse parti e passata in giudicato, che ha già dichiarato l'inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per carenza di legittimazione passiva dei soggetti convenuti, e ha individuato i legittimati passivi dell'azione di cui all'art. 269 cod. civ. nel presunto genitore o, in mancanza di lui, nei suoi eredi diretti, poiché, non avendo il giudice rimettente motivato in ordine alla persistenza del proprio potere decisorio, né circa l'applicabilità alla fattispecie dell'eventuale auspicata pronuncia di incostituzionalità, tali omissioni si risolvono in carenza di motivazione sulla rilevanza.