Sentenza 320/2007 (ECLI:IT:COST:2007:320)
Massima numero 31645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31646  31647  31648


Titolo
Processo penale - Principio di parità tra le parti - Identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato - Esclusione, nei limiti della ragionevolezza.

Testo

Il principio di parità delle parti processuali non comporta necessariamente, nel processo penale, l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell'imputato: infatti, stanti le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, ripartizioni asimmetriche di poteri tra le stesse sono compatibili con il principio di parità, alla duplice condizione che tali asimmetrie trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del PM, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, e che risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti - entro i limiti della ragionevolezza.

- V., citate, sentenze n. 26/2007, n. 98/1994 e n. 432/1992, e ordinanze n. 46/2004 e n. 165/2003.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte