Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Come già affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge nella parte in cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario, anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, poiché, a differenza dell'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti.
- La incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge n. 46 del 2006 è stata pronunciata con sentenza n. 26/2007, citata.
- Sul giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 442/1994, n. 92/1992 n. 363 e n. 81/1991, n. 183 e n. 66/1990 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001, n. 33/1998 e n. 305/1992.
- Sul fatto che il valore costituzionale della ragionevole durata del processo debba essere contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali v., citate, ex plurimis, sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 420 e n. 418/2004.