Sentenza 320/2007 (ECLI:IT:COST:2007:320)
Massima numero 31647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31645  31646  31648


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Modifiche normative - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. L'art. 2 della legge indicata racchiude una dissimmetria radicale tra le parti necessarie del processo penale, poiché priva il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, a differenza di quanto accade all'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità; tale ablazione non può venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti. Poiché l'art. 2 suddetto è incostituzionale per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche l'art. 10, comma 2, della stessa legge.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 7

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte