Sentenza 320/2007 (ECLI:IT:COST:2007:320)
Massima numero 31648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2007;  Decisione del  10/07/2007
Deposito del 20/07/2007; Pubblicazione in G. U. 25/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31645  31646  31647


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Modifiche normative - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 - Necessità di intervento sui commi 1 e 3 dello stesso articolo 10, specificamente coinvolti come oggetto da scrutinio - Esclusione, essendo l'adottata declaratoria di incostituzionalità satisfattiva del 'petitum' del rimettente.

Testo

La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, risulta satisfattiva del petitum dei rimettenti, senza che sia necessario un intervento sui commi 1 e 3 dello stesso articolo, in quanto il comma 1 si limita a ribadire il principio tempus regit actum valevole in materia processuale, mentre il comma 3 - che consente alla parte, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2, di impugnare la sentenza di proscioglimento in primo grado con ricorso in cassazione - resta automaticamente inapplicabile nei casi di specie, venendo meno il presupposto della declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 1

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte