Sentenza 44/2023 (ECLI:IT:COST:2023:44)
Massima numero 45363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45358  45359  45360  45361  45362


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Competenza esclusiva dello Stato - Potere vincolante, anche mediante atto regolamentare, nei confronti della potestà legislativa regionale in materia di tutela paesaggistica (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale della norma della reg. Veneto che, con riguardo agli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale, omette di prescrivere il necessario preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica). (Classif. 170003).

Testo

Benché le disposizioni contenute in un atto regolamentare, quale il d.P.R. n. 31 del 2017, non siano di per sé sole idonee, per la loro collocazione nel sistema delle fonti, a veicolare le grandi riforme economico-sociali, esse costituiscono senza dubbio espressione dei principi enunciati dalla legge, in particolare dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a vincolare anche la potestà legislativa regionale primaria. (Precedenti: S. 21/2022 - mass. 44449; S. 160/2021 - mass. 44139).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque. L'ambito e la finalizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale coincidono in modo pressoché integrale con le attività, espressamente esonerate dall'autorizzazione paesaggistica, contemplate dal punto A.25. dell'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. L'attività demandata alle strutture della Giunta regionale dalla norma regionale impugnata, pertanto, non potrà che svolgersi nei limiti segnati dalla norma interposta statale, anche con riferimento alle parti di essa non testualmente riprodotte nella disposizione impugnata, ma chiaramente in essa implicate, non ostandovi il loro tenore letterale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/09/2021  n. 27  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte