Sentenza 321/2007 (ECLI:IT:COST:2007:321)
Massima numero 31649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/07/2007; Decisione del
11/07/2007
Deposito del 24/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Questione sollevata dal giudice relatore nominato dal Presidente del Tribunale - Difetto di legittimazione in carenza di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Questione sollevata dal giudice relatore nominato dal Presidente del Tribunale - Difetto di legittimazione in carenza di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba. Il remittente si è invero attribuita la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento e, in particolare, del fatto che la legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, costituente il presupposto della sua stessa nomina.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba. Il remittente si è invero attribuita la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento e, in particolare, del fatto che la legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, costituente il presupposto della sua stessa nomina.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte