Sentenza 321/2007 (ECLI:IT:COST:2007:321)
Massima numero 31651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/07/2007;  Decisione del  11/07/2007
Deposito del 24/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Massime associate alla pronuncia:  31649  31650


Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza immediata di fissazione di udienza da parte del convenuto - Preclusione nell'ipotesi di domanda riconvenzionale ovvero di sollevamento di eccezioni non rilevabili d'ufficio - Mancata previsione dell'ipotesi in cui dalle difese del convenuto sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore. La norma disciplina invero il diritto di replica, assicurando lo svolgimento del contraddittorio in casi specifici di allargamento del thema decidendum: proprio la specificità delle ipotesi previste rende illegittima la disposizione, di guisa che ad esse va aggiunta, per identità di ratio e in conformità al sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, la prescrizione volta a garantire all'attore la possibilità di replicare, tutte le volte in cui la linea difensiva del convenuto ne faccia sorgere l'esigenza.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte