Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facoltà dell'imputato di chiedere, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, opponente a decreto penale di condanna, di chiedere al giudice, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e di ottenere le fissazione dell'udienza preliminare. Infatti, il nucleo delle doglianze si fonda sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere necessariamente ed integralmente ripristinatorio della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna. In realtà, la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere in toto le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente dal procedimento ordinario, risultando, così, erronea, la piena assimilazione tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. La non comparabilità fra le situazioni in oggetto rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente.