Sentenza 45/2023 (ECLI:IT:COST:2023:45)
Massima numero 45424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/02/2023;  Decisione del  06/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Estensione del principio a ogni tipo di processo - Definizione di "altro grado" del processo - In particolare, nel processo civile: ogni fase che si succede alla precedente in modo autonomo, a contenuto impugnatorio, sul medesimo oggetto e sulle stesse valutazioni dell'azione proposta nella prima fase - Necessaria applicazione degli istituti della astensione e della ricusazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, senza prevedere che non possa farne parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato). (Classif. 119004).

Testo

Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, incluso quello esecutivo, che è volto a dare effettiva attuazione ai provvedimenti giurisdizionali. (Precedenti: S. 176/2001 - mass. 26277; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 28/2023 - mass. 45401; O. 168/2002 - mass. 26983; S. 321/1998 - mass. 24090; S. 128/2021, mass. 43960).


Costituisce corollario del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione l'esigenza che il giudice non subisca la forza della prevenzione derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda. Nell'ambito del processo civile, il giudice è esposto alla forza della prevenzione allorché sia chiamato a ripercorrere l'identico itinerario logico seguito in altro grado dello stesso giudizio, dovendosi intendere con tale espressione anche la fase a contenuto impugnatorio, che si succede alla prima con carattere di autonomia e che si conclude con una pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario. (Precedenti: S. 78/2015 - mass. 38354; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 497/2002 - mass. 27441; S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918).


Nell'ipotesi in cui la legge prevede un'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio per aver conosciuto della causa in un altro grado del processo, sussiste l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 52 cod. proc. civ. (Precedenti: S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., l'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti lato sensu impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo. Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 522/2002 - mass. 27457).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 630  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte