Sentenza 329/2007 (ECLI:IT:COST:2007:329)
Massima numero 31660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
11/07/2007; Decisione del
11/07/2007
Deposito del 27/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Massime associate alla pronuncia:
31661
Titolo
Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.
Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.
Testo
L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata. Pertanto, è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle successive norme che ripropongono lo stesso precetto, prospettata dalla parte privata costituita.
- Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio incidentale unicamente ad opera dall'ordinanza di rimessione, v., citata, la sentenza n. 220/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/01/1957
n. 3
art. 128
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
09/05/1994
n. 487
art. 2
co. 3
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 402
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte