Sentenza 329/2007 (ECLI:IT:COST:2007:329)
Massima numero 31660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  11/07/2007;  Decisione del  11/07/2007
Deposito del 27/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Massime associate alla pronuncia:  31661


Titolo
Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.

Testo

L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata. Pertanto, è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle successive norme che ripropongono lo stesso precetto, prospettata dalla parte privata costituita.

- Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio incidentale unicamente ad opera dall'ordinanza di rimessione, v., citata, la sentenza n. 220/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1957  n. 3  art. 128  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  09/05/1994  n. 487  art. 2  co. 3

decreto legislativo  16/04/1994  n. 297  art. 402  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte