Impiego pubblico - Impiegato dichiarato decaduto a seguito dell'accertamento del conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile - Divieto di partecipazione a concorsi ad altri impieghi statali - Obbligo dell'Amministrazione di ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e tale divieto - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per l'automaticità della sanzione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 128, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego. Tale preclusione, che colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione alcuna, tutti i comportamenti rientranti nell'aera della decadenza dall'impiego, non è infatti conforme al principio, che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Restano assorbite le altre censure relative agli artt. 4, 35, 51 e 97 della Costituzione.
- Sul principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione v., citate, le sentenze, n. 270/1986 e n. 16/1991.
- Sul potere della pubblica amministrazione di valutare, ai fini dell'ammissione a concorso pubblico, la riabilitazione del candidato, v., citata, la sentenza n. 408/1993.