Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal rimborso l'imposta che, in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dal contribuente in ordine all'opzione per il regime ordinario dell'IVA, risulta (ora per allora) non dovuta, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione stessa per irrilevanza, in quanto il rimborso dell'eccedenza dell'ammontare detraibile rispetto all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, richiesto dal contribuente nel giudizio a quo, è pur sempre un rimborso dell'imposta versata e, quindi, una «restituzione di imposte», ai sensi della disposizione censurata, la quale costituisce l'unico ostacolo alla restituzione richiesta dalla contribuente, sicché la sollevata questione è rilevante.