Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle imposte già pagate - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto. Premesso che il primo periodo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, con norma di interpretazione autentica, equipara anche per il passato talune manifestazioni di volontà tacita all'opzione o alla revoca comunicate per iscritto circa i regimi contabili o di determinazione dell'imposta, la disposizione censurata, limitando la retroattività, ed escludendo quindi la ripetibilità di quanto pagato dal contribuente a titolo di imposte, soprattasse e pene pecuniarie, anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti in conseguenza dell'efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998 - data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 442, il quale all'art. 1, comma 1, dispone che «l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili» -, viola il principio di uguaglianza, giacché contraddittoriamente, da un lato, attribuisce alla disposizione interpretata un significato tale da qualificare come non dovuto, sin dall'origine, un pagamento e, dall'altro, ne esclude la ripetibilità, così introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che, pur avendo manifestato in via tacita, anteriormente al 7 gennaio 1998, la loro opzione (o revoca) in ordine ai regimi di determinazione dell'imposta od ai regimi contabili, vengono assoggettati ad una disciplina differenziata in ragione di una circostanza - intervenuto pagamento o no delle imposte, soprattasse o pene pecuniarie, non dovute per effetto di detta manifestazione tacita di volontà - del tutto neutra rispetto alla ratio della norma interpretativa.
- Sulla violazione del principio di eguaglianza ad opera di una norma che, da un lato, qualifichi un pagamento come non dovuto e, dall'altro, escluda la ripetibilità di quanto pagato, v., citate, le sentenze nn. 421/1995, 416/2000 e 320/2005, n. 292/1997.