Sentenza 330/2007 (ECLI:IT:COST:2007:330)
Massima numero 31665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/07/2007;  Decisione del  11/07/2007
Deposito del 27/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Massime associate alla pronuncia:  31662  31663  31664


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.

Testo

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione consequenziale della illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.



Atti oggetto del giudizio

legge  21/11/2000  n. 342  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27