Ordinanza 331/2007 (ECLI:IT:COST:2007:331)
Massima numero 31666
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/07/2007; Decisione del
11/07/2007
Deposito del 27/07/2007; Pubblicazione in G. U. 01/08/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di revisione di sentenza penale di condanna di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro - Deliberazione già oggetto di precedente conflitto di attribuzione, dichiarato improcedibile - Esclusione dell'inammissibilità del conflitto, in quanto proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di revisione di sentenza penale di condanna di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro - Deliberazione già oggetto di precedente conflitto di attribuzione, dichiarato improcedibile - Esclusione dell'inammissibilità del conflitto, in quanto proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 6 marzo 2003. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, poiché, da un lato, sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e, d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione. La dichiarazione di improcedibilità di un precedente conflitto avente ad oggetto la medesima delibera proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento, non rileva ai fini dell'ammissibilità del conflitto odierno.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 6 marzo 2003. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, poiché, da un lato, sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e, d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione. La dichiarazione di improcedibilità di un precedente conflitto avente ad oggetto la medesima delibera proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento, non rileva ai fini dell'ammissibilità del conflitto odierno.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
06/03/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 57
art. 37
co. 1