Sentenza 46/2023 (ECLI:IT:COST:2023:46)
Massima numero 45415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/02/2023;  Decisione del  06/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45416  45417  45418  45419  45426


Titolo
Tributi - Imposte sui redditi - Omesso o ritardato versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata - Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dei criteri di delega - Irrilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255031).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Bari in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 che dispone, nei confronti di chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata, ma solamente di quella di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/12/1997  n. 471  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte