Sentenza 46/2023 (ECLI:IT:COST:2023:46)
Massima numero 45415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
06/02/2023; Decisione del
06/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Titolo
Tributi - Imposte sui redditi - Omesso o ritardato versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata - Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dei criteri di delega - Irrilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255031).
Tributi - Imposte sui redditi - Omesso o ritardato versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata - Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dei criteri di delega - Irrilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255031).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Bari in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 che dispone, nei confronti di chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata, ma solamente di quella di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Bari in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. - dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 che dispone, nei confronti di chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata, ma solamente di quella di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/12/1997
n. 471
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte