Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale». Posto che il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute, mentre deve escludersi la denunciata disparità di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore - per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento - e quella prevista per il figlio maggiorenne - per il quale è richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita -, trattandosi di situazioni eterogenee, potendosi solo per il figlio maggiorenne ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e quindi destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa.
- Sul diverso grado di tutela del diritto all'unità familiare allorquando vengano in rilievo le posizioni dei figli minorenni e quelle dei figli maggiorenni, v. la citata sentenza n. 224/2005 e le ordinanze nn. 232/2001, 464/2005, 368/2006.