Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri nonché dell'Ufficio Stampa e del Portavoce della Presidenza del Consiglio riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Lamentata utilizzazione del segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale - Denunciato eccesso di potere e falsità dei presupposti - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Lamentata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quindi delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del «Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore», in relazione alla nota n. USG/2.SP/813/50/347 del 26 luglio 2006, con la quale - con riferimento alla vicenda del sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003 - il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato alla Procura della Repubblica di Milano che su tutti i «fatti concernenti il sequestro», sulle vicende «che lo hanno preceduto» e «in generale [su] tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. renditions» era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio, e che tale segreto era stato «successivamente confermato»; nonché in relazione alla nota n. USG/2.SP/1318/50/347 dell'11 novembre 2005 del Presidente del Consiglio dei ministri; alla Nota per la stampa del 5 giugno 2007 dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio, e, «per quanto possa occorrere», alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1985 n. 2001.5/707. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo, giacché il Procuratore della Repubblica ricorrente è legittimato a sollevare conflitto, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, e il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a resistere, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, e il ricorso mira a tutelare la sfera di attribuzioni del ricorrente determinata da norme costituzionali (art. 112 della Costituzione)
- Sulla legittimazione del Procuratore della Repubblica quale organo titolare delle attribuzioni di cui all'art. 112 Cost., v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 73/2006 e 124/2007.
- Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quale titolare della competenza in tema di segreto di Stato, v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 124 e 125/2007.
- Sulla riconducibilità all'art. 112 Cost. delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, v. le citate ordinanze nn. 404/2005, 73/2006.